REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Parte Generale (Emanato con Decreto Rettorale del 24 novembre 2023, n. 1296)
ARTICOLO 31 – Decadenza dagli studi
1. Incorre nella decadenza dagli studi lo studente che: a) non abbia rinnovato l’iscrizione al Corso di Studio per tre anni accademici consecutivi mediante il versamento delle tasse e dei contributi universitari previsti; b) pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione, non abbia superato esami di profitto o prove di valutazione per cinque anni accademici consecutivi, a decorrere da quello nel quale è stato superato l’ultimo esame.
2. La decadenza è efficace a partire dal 1° novembre dell’anno accademico successivo a quello individuato in base alle fattispecie illustrate al comma 1 del presente articolo.
3. I termini di decadenza si interrompono con il compimento di atti di carriera, nonché con la presentazione di un’istanza di passaggio o di opzione. Nel caso in cui lo studente presenti istanza di passaggio ad altro Corso di Studio o di opzione, il computo degli anni accademici viene effettuato a partire dall’anno accademico successivo a quello di presentazione dell’istanza.
4. Lo studente che abbia superato tutti gli esami e le prove di verifica del profitto e che sia in debito della sola prova finale e/o dell’attività di tirocinio e/o di stage non decade dagli studi, qualunque sia l’ordinamento universitario di afferenza del Corso di Studio cui è iscritto.