L’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, ha previsto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, inteso quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis
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