SOSPENSIONE DALLA FREQUENZA AL CORSO DI DOTTORATO
Data emissione
Descrizione
Ai sensi dell'Articolo 18 del REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA, emanato con Decreto Rettorale numero 335 del 15 marzo 2022:
- "Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta motivata del dottorando, una sospensione della frequenza per comprovati, idonei, motivi, per una durata massima di sei mesi.
- Salvo diversa disposizione normativa, i periodi di sospensione della frequenza del corso di dottorato e di proroga, di cui al successivo articolo, non potranno superare complessivamente la durata di diciotto mesi.
- Il periodo corrispondente alla sospensione dovrà essere recuperato alla fine del ciclo. Durante tale periodo è sospesa l’erogazione della borsa di studio, se prevista, e il dottorando non può compiere alcun atto di carriera.
- Il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possono eccedere la durata legale del corso"
La domanda deve essere trasmessa prima della data di inizio sospensione all'U.O Post Laurea (servizi.postlaurea@unisannio.it) che provvederà a caricare il bollo nella propria area personale. La domanda si intenderà formalizzata a seguito dell'assolvimento del pagamento del bollo virtuale.